CONDIZIONI GENERALI

1. Generalità

a. Le presenti Condizioni generali si applicano a tutti i rapporti commerciali tra Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH (di seguito Europlast) e le persone fisiche e giuridiche (di seguito il "cliente" o i "clienti") per il relativo atto giuridico e per tutte le operazioni future, anche se non espressamente menzionate nei singoli casi, in particolare per i futuri ordini integrativi o successivi. Si applica la versione valida al momento della conclusione del contratto.

b. Sono escluse espressamente eventuali condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o complementari dei clienti. Non è necessaria un'ulteriore esclusione nel caso specifico. In nessuna circostanza, il comportamento da parte di Europlast potrà essere considerato come implicito consenso a tali termini e condizioni, inclusi, ma non limitatamente a, eventuali atti di esecuzione del contratto da parte di Europlast, il silenzio, l'invio incondizionato di una conferma d'ordine, di un ordine o simili. Le condizioni generali del cliente vengono approvate solo se Europlast ne accetta espressamente per iscritto la validità.

c. Gli accordi verbali e le divergenze dalle presenti Condizioni generali sono validi solo previa conferma scritta da parte di un dipendente Europlast autorizzato a farlo nei confronti del cliente. Se, in casi eccezionali, vengono stipulati accordi che si discostino dalle presenti Condizioni generali o accordi di diverso tenore, tali deroghe si applicheranno esclusivamente alla rispettiva singola operazione e dovranno essere espressamente registrate per iscritto e firmate da entrambe le parti.

 

2. Stipulazione di un contratto 

a. Il contratto tra il cliente ed Europlast entra in vigore solo al ricevimento della conferma d'ordine da parte di Europlast.

b. I preventivi di Europlast nei confronti dei clienti non sono vincolanti e devono essere rimunerati, salvo diverso accordo scritto nel singolo caso.

 

3. Prezzi 

a. Salvo espressa indicazione contraria, le quotazioni di prezzo non sono considerate forfettarie. I prezzi offerti sono prezzi correnti e sono validi fino a revoca. I prezzi indicati si intendono al netto dell'imposta sulla cifra di affari prevista dalla normativa in vigore e franco magazzino. Le spese di imballaggio, trasporto, carico e spedizione, nonché i dazi doganali e l'assicurazione sono a carico del cliente. Il materiale d'imballaggio sarà ritirato solo in caso di un accordo contrattuale separato.

b. Europlast ha il diritto di adeguare i prezzi concordati contrattualmente se, dopo la conclusione del contratto, si sono verificate variazioni dei costi salariali dovute a leggi, regolamenti, contratti collettivi, accordi aziendali o altri fattori di costo necessari per la prestazione dei servizi, quali i costi di approvvigionamento dei materiali da utilizzare sulla base delle raccomandazioni delle commissioni paritetiche o le variazioni dei prezzi nazionali o mondiali delle materie prime, dei tassi di cambio, ecc. L'adeguamento è effettuato in misura proporzionale alla variazione dei costi di produzione effettivi al momento della conclusione del contratto rispetto a quelli al momento dell'esecuzione effettiva.

c. In caso di rapporti giuridici di lunga durata, il compenso viene concordato ulteriormente come valore vincolato ai sensi dell'indice austriaco dei prezzi al consumo (VPI 2016) e quindi i compensi vengono adeguati di conseguenza. Il punto di partenza è il mese in cui è stato stipulato il contratto.

d. Il valore minimo d’ordine ammonta a EUR 100,-- netti. Se questo non viene raggiunto, Europlast calcolerà un costo di EUR 25,-- netti come compensazione per il dispendio amministrativo. Per gli articoli con stampa a caldo si applica una quantità d’ordine minima di 50 pezzi. Se questa non viene raggiunta, si calcolano i seguenti supplementi: bidone di riciclaggio a 2 ruote EUR 5,-- netti / bidone, bidone di riciclaggio a 4 ruote EUR 10,-- netti / bidone, box EUR 3,-- netto / box.

 

4. Termini di pagamento 

a. I pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dalla fatturazione senza alcuna deduzione di sconto. La fattura si considera pagata non appena l'importo della fattura viene accreditato sul conto di Europlast. Le istruzioni di pagamento del cliente sulle ricevute di bonifico non sono vincolanti per Europlast.

b. In caso di ritardo nel pagamento, Europlast avrà il diritto di addebitare interessi di mora a un tasso di 8 punti percentuali superiore al rispettivo tasso d'interesse di base della Banca centrale europea. Europlast si riserva espressamente il diritto di rivendicare ogni ulteriore danno causato dal mancato adempimento. I pagamenti effettuati sono imputati al credito più vecchio. Se Europlast viene a conoscenza di circostanze che danno adito a dubbi fondati circa la solvibilità del cliente o il suo merito creditizio, ha il diritto di esigere immediatamente una garanzia adeguata o il pagamento in contanti del credito anche dopo la conclusione del contratto.

c. In caso di morosità del cliente nell'ambito di altri rapporti contrattuali esistenti con Europlast, Europlast ha il diritto di sospendere l'adempimento degli obblighi di Europlast fino all'adempimento dell'obbligo di pagamento da parte del cliente. In tal caso, Europlast ha anche il diritto di esigere il pagamento di tutte le pretese per prestazioni già fornite nell'ambito del rapporto commerciale in essere con il cliente.

d. In caso di superamento del termine di pagamento, eventuali benefici concessi (sconti, riduzioni o simili) decadono e vanno ad aggiungersi alla fattura. Ciò vale anche in caso di prestazioni parziali.

e. In caso di ritardo nel pagamento, il cliente si impegna a rimborsare a Europlast le spese necessarie e adeguate per la riscossione (costi di sollecito, spese di riscossione, costi sostenuti per l'assistenza legale, ecc.).

f. Il cliente ha diritto alla compensazione solo qualora le contropretese siano state accertate da un tribunale o accettate da Europlast.

g. In caso di apertura di una procedura concorsuale sui beni del cliente o in caso di insolvenza dello stesso, Europlast ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato.

 

5. Esecuzione delle prestazioni 

a. Europlast è tenuta a tenere conto delle successive richieste di modifica o integrazione da parte del cliente solo se ciò è necessario per motivi tecnici al fine di raggiungere lo scopo del contratto. Modifiche minime ragionevoli e obiettivamente giustificate all'esecuzione della prestazione si considerano approvate in anticipo dal cliente.

b. In caso di modifica o aggiunta dell'ordine per qualsivoglia motivo successivamente all'inoltro dello stesso, il termine di consegna/servizio sarà prorogato di un periodo di tempo congruo.

c. Le forniture e le prestazioni parziali obiettivamente giustificate sono ammissibili e possono essere fatturate separatamente da Europlast.

d. Se è stata concordata una consegna su richiesta, l'oggetto della prestazione/la merce si considera ritirato/a al più tardi sei mesi dopo l'inoltro dell'ordine.

e. L'obbligo di prestazione da parte di Europlast decorre dal momento in cui tutti i dettagli tecnici sono stati chiariti, il cliente ha creato le condizioni tecniche e di legge, l'eventuale pagamento anticipato concordato è stato ricevuto sul conto Europlast o la garanzia è stata trasferita a Europlast e le eventuali autorizzazioni/segnalazioni delle autorità sono state fornite dal cliente a sue spese.

 

6. Condizioni di consegna 

a. I termini di consegna/prestazione sono vincolanti per Europlast solo se fissati per iscritto. Il cliente non è autorizzato a recedere dal contratto in caso di superamento minimo del termine di consegna, né a rivendicare pretese di qualsiasi natura (risarcimento danni, ecc.). Allo stesso modo, non possono essere fatte valere pretese di qualsivoglia natura (risarcimento di danni, recesso, ecc.) se il termine di consegna viene superato per cause di forza maggiore, scioperi, ritardi imprevedibili e non imputabili a Europlast o causati dai suoi fornitori o da altri eventi analoghi al di fuori del controllo di Europlast. I termini e le date di consegna vengono posticipati del periodo durante il quale si verifica tale evento.

b. Se l'inizio dell'adempimento della prestazione o l'esecuzione della stessa venisse ritardato/a o interrotto/a a causa di circostanze imputabili al cliente, in particolare in caso di inadempienza degli obblighi di cooperazione, i termini di adempimento vengono prorogati di conseguenza e i termini di esecuzione posticipati di conseguenza. In tal caso, per coprire il costo del magazzinaggio dei materiali e delle attrezzature necessarie, Europlast ha il diritto di addebitare il 20% dell'importo netto della fattura (più IVA) per ogni mese di ritardo nell'adempimento, senza che ciò comporti alcuna modifica dell'obbligo di pagamento del cliente e del suo obbligo di accettare la consegna.

c. In caso di ritardo nella consegna, il cliente concederà a Europlast un congruo periodo di proroga mediante raccomandata, con contestuale diffida di recesso dal contratto. Il cliente ha il diritto di recedere dal contratto solo dopo la scadenza infruttuosa del periodo di proroga.

d. Il rischio passa al cliente non appena l'oggetto dell'acquisto, il materiale o l'opera viene tenuto/a pronto/a per il ritiro dallo stabilimento o dal magazzino, effettivamente consegnato/a o affidato/a a un trasportatore. Il cliente accetta e approva qualsiasi metodo di spedizione abituale.

e. Europlast si riserva il diritto di fornire una quantità superiore o inferiore fino a un massimo del 2% della quantità concordata.

 

7. Ritardo di accettazione 

a. Se il cliente è in ritardo nell'accettazione nonostante un ragionevole periodo di proroga concesso da Europlast (rifiuto dell'accettazione, ritardo nell'effettuazione di pagamenti anticipati, mancata richiesta entro un termine ragionevole in caso di ordini su richiesta, ecc.), Europlast ha il diritto di immagazzinare la merce a spese del cliente, applicando una commissione di magazzinaggio mensile pari al 20% dell'importo netto della fattura (più IVA). Europlast ha inoltre il diritto di utilizzare la merce per altri scopi.

b. Europlast si riserva espressamente la facoltà di rivendicare ulteriori diritti.

 

8. Riserva di proprietà 

a. Fino al completo adempimento di tutte le pretese attuali e future spettanti a Europlast nei confronti del cliente, l'oggetto dell'acquisto rimane di proprietà di Europlast come garanzia. Il cliente è tenuto a trattare la merce con cura fino al pagamento di tutti i debiti.

b. La rivendita dell'oggetto dell'acquisto da parte del cliente è consentita con il consenso di Europlast. In caso di consenso, il credito sul prezzo d'acquisto spettante al cliente si considera ceduto a Europlast. La merce / l'oggetto dell'acquisto non può essere costituita/o in pegno, ceduta/o a titolo di garanzia o gravata/o in altro modo da diritti di terzi fino al pagamento integrale di tutti i crediti di Europlast.

c. Fino al completo pagamento del compenso o del prezzo d'acquisto, il cliente deve annotare la riserva di proprietà nei suoi libri contabili e nelle fatture e informare i suoi debitori di questa cessione. Su richiesta, egli deve mettere a disposizione di Europlast tutti i documenti e le informazioni necessarie per far valere i crediti e i diritti ceduti.

d. In caso di ritardo nel pagamento da parte del cliente, Europlast ha il diritto di richiedere la restituzione della merce soggetta a riserva di proprietà dopo aver concesso un ragionevole periodo di proroga. Europlast ha il diritto di disporre direttamente e nel miglior modo possibile della merce soggetta a riserva di proprietà.

e. In caso di apertura di una procedura concorsuale sui beni del cliente o di pignoramento della merce sotto riserva da parte di terzi, il cliente è tenuto a informarne immediatamente Europlast.

f. Per far valere una tale riserva di proprietà, il cliente dichiara sin d'ora che i dipendenti di Europlast possono accedere alla sede/al domicilio del cliente.

g. Il cliente si fa carico dei costi necessari ed equi per l'avvio di un procedimento giudiziario adeguato.

 

9. Diritti di proprietà industriale di terzi 

a. Nel caso in cui il cliente fornisca creazioni intellettuali o documenti e qualora vengano rivendicati dei diritti di proprietà intellettuale di terzi in relazione a tali documenti o creazioni, Europlast ha la facoltà di interrompere la produzione dell'oggetto della fornitura a rischio e pericolo del cliente fino a quando tali diritti pretesi non siano stati chiariti e di pretendere il rimborso delle spese necessarie ed eque sostenute da Europlast. A questo proposito il cliente si obbliga a manlevare e tenere Europlast indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi compresa l'esecuzione.

b. Europlast ha il diritto di richiedere al cliente il pagamento di un anticipo corrispondente per eventuali spese legali necessarie.

 

10. Proprietà intellettuale di Europlast 

a. Gli oggetti di fornitura, così come i relativi documenti esecutivi, i disegni, gli schizzi, i preventivi, ecc., nonché il software messo a disposizione da Europlast o creato con il contributo di Europlast, rimarranno di esclusiva proprietà intellettuale di Europlast.

b. L'uso, in particolare la trasmissione, la riproduzione, la pubblicazione e la messa a disposizione, compresa la copia anche solo per estratti, nonché la loro imitazione, elaborazione o utilizzo, richiedono l'esplicito consenso scritto di Europlast. In caso di infrazione, Europlast si riserva espressamente la facoltà di far valere diritti di risarcimento dei danni e il diritto all'inibitoria, nonché ogni altra pretesa.

c. Il cliente è tenuto a mantenere il segreto nei confronti di terzi per quanto riguarda le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto commerciale con Europlast.

 

11. Garanzia legale di conformità 

a. Il periodo di garanzia legale è di un anno dalla data di consegna. Se non diversamente concordato, la data di consegna è quella del completamento. In ogni caso, la merce si considera presa in consegna da parte del cliente qualora essa passi nel suo potere di disposizione o il cliente abbia rifiutato di accettare la merce senza indicarne i motivi.

b. Eventuali contestazioni di vizi e reclami di qualsiasi tipo devono essere tempestivamente comunicati per iscritto da parte del cliente a Europlast, indicando dettagliatamente il vizio, pena la perdita di ogni diritto di garanzia. Se non viene segnalata alcuna difformità, la merce si considera accettata. Il cliente deve dimostrare che il difetto era già presente al momento della consegna. In caso di contestazioni di vizi ingiustificate, il cliente è tenuto a rimborsare senza indugio le spese sostenute per l'accertamento dell'assenza di vizi o la correzione dei difetti.

c. Il cliente è tenuto a interrompere immediatamente l'uso o la lavorazione della merce difettosa che possa causare ulteriori danni o che complichi o ostacoli l'accertamento e/o la riparazione della causa. Europlast ha il diritto di condurre o far svolgere qualsiasi indagine ritenuta necessaria da Europlast. Ciò vale anche nel caso in cui la merce diventi inutilizzabile in seguito a una tale indagine.

d. Le spese di trasporto e/o viaggio sostenute per la riparazione dei difetti sono a carico del cliente. La merce difettosa deve essere restituita dal cliente a noi, purché ciò sia ragionevole. Su nostra richiesta, il cliente deve collaborare e mettere a disposizione gratuitamente il personale, l'energia e i locali, nonché dispositivi e servizi di sollevamento, ponteggi, ecc. necessari per la riparazione di difetti e/o le relative attività preparatorie.

e. Europlast avrà diritto ad almeno due tentativi per porre rimedio ai difetti. Il miglioramento di un presunto difetto non costituisce un riconoscimento di tale difetto.

f. Se la merce viene prodotta sulla base di informazioni, disegni, piani, modelli o altre specifiche fornite dal cliente, Europlast garantisce solo che la merce sarà eseguita in conformità alle condizioni specificate. In caso di merce messa a disposizione dal cliente, Europlast non risponde per la merce fornita, né per i danni derivanti da un'ulteriore lavorazione della stessa.

g. Se la merce non può essere utilizzata per l'uso richiesto dal cliente, ciò non costituisce in alcun caso un difetto qualora sia dovuto esclusivamente a circostanze reali divergenti dalle informazioni di cui Europlast dispone al momento della stipula del contratto. Analogamente, non costituisce un difetto se l'attrezzatura tecnica del cliente non è in perfette condizioni tecniche e pronta all'uso o se è incompatibile con la merce consegnata. In caso di consegne successive, gli scostamenti nella tonalità di colore non costituiscono un difetto.

h. Europlast deve garantire solo le caratteristiche del prodotto che possono essere attese dal cliente in relazione alle norme di omologazione, alle istruzioni per l'uso e a ulteriori istruzioni e avvisi inerenti al prodotto (soprattutto per quanto riguarda la manutenzione e il controllo) di Europlast o di produttori o importatori terzi, tenendo conto delle sue conoscenze e della sua esperienza.

 

12. Responsabilità/Garanzia convenzionale 

a. Eventuali garanzie convenzionali sono accettate solo se espressamente confermate per iscritto.

b. In caso di danni patrimoniali, la responsabilità della Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH è limitata ai casi di dolo o negligenza grave. L'ammontare del risarcimento dei danni corrisponde a 1,5 volte l'importo della fattura, al massimo può tuttavia corrispondere all'importo massimo di garanzia di un'assicurazione di responsabilità civile stipulata da Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH, la quale può essere consultata dal partner contrattuale. Ciò vale anche per oggetti prodotti da Europlast.

c. La limitazione o l'esclusione di responsabilità si applica anche alle rivendicazioni nei confronti dei dipendenti di Europlast, che essi infliggono al cliente senza riferimento a un rapporto funzionale instaurato tra Europlast e il cliente.

d. Le richieste di risarcimento danni devono essere presentate entro due anni, altrimenti decadono.

e. Inoltre, è esclusa la responsabilità di Europlast per i danni causati da manipolazione o stoccaggio improprio, sollecitazioni eccessive, inosservanza delle istruzioni per l'uso e l'installazione, montaggio, manutenzione, messa in servizio, ecc. eseguiti in modo erroneo da parte del cliente o di terzi. È esclusa anche la responsabilità per usura naturale, a condizione che tale evento sia stato la causa del danno. Inoltre, Europlast declina ogni responsabilità in caso di mancata manutenzione necessaria.

f. La responsabilità è limitata nel suo ammontare, se il cliente beneficia di prestazioni assicurative in proprio o a suo favore (assicurazione danni responsabilità civile, contro tutti i rischi, trasporto, ecc.). In questo caso, il cliente si impegna ad avvalersi della copertura assicurativa e la responsabilità di Europlast nei confronti del cliente è limitata agli svantaggi che derivano per il cliente dall'utilizzo di questa assicurazione (ad es. un importo di massimale assicurativo più elevato).

g. Sono escluse le rivendicazioni derivanti dal titolo di responsabilità civile per danno da prodotti difettosi. Ciò non si applica ai danni dovuti al comportamento di Europlast e causati da negligenza grave o dolo. L'onere della prova incombe al cliente.

h. Le prestazioni di garanzia e responsabilità da parte di Europlast si applicano esclusivamente per i componenti e i lavori di montaggio che vengono forniti ed eseguiti da parte di Europlast. Avvertiamo espressamente che Europlast non risponde di danni dovuti a montaggio autonomo (in particolare montaggio errato) da parte del committente. I diritti a fruire della garanzia e le garanzie, nonché i diritti a fruire della responsabilità, si preservano in caso di montaggio autonomo solo nel caso eccezionale in cui questo viene effettuato da personale/committente che viene comprovatamente istruito in modo regolare da parte di collaboratori del committente/di Europlast.

 

13. Condizioni di garanzia per contenitori di rifiuti riciclabili 

Europlast garantisce la qualità dei suoi contenitori esclusivamente alle seguenti condizioni.

a. Il cliente deve disporre di un sistema di documentazione conforme alla norma EN ISO 9001:2000 e conservare tutta la documentazione relativa a contenitori e veicoli per l'intero periodo di garanzia.

b. Il luogo e le condizioni vigenti devono essere documentati per l'intero periodo di garanzia.

c. La garanzia vale solo per i contenitori che sono stati sollevati e svuotati esclusivamente con dispositivi di sollevamento conformi alla norma EN 1501.

d. Tutte le operazioni di manutenzione e modifica della struttura del veicolo e dei componenti dei dispositivi di sollevamento devono essere documentate indicando il periodo di intervento, il luogo, le persone, i motivi dell'intervento, l'oggetto dell'intervento, la descrizione dell'intervento, le anomalie e i problemi riscontrati e devono essere firmate dal tecnico responsabile.

e. Gli interventi e la manutenzione sulla struttura del veicolo e sui dispositivi di sollevamento devono essere eseguiti esclusivamente da personale esperto e documentato dal produttore dei dispositivi di sollevamento.

f. L'azionamento dei dispositivi di sollevamento può essere effettuato solo da personale addestrato dal fabbricante dei dispositivi stessi.

g. In caso di ispezioni periodiche documentate, tutti i punti di ispezione prescritti devono essere eseguiti secondo le istruzioni del fabbricante. Gli intervalli di ispezione non possono superare i tre mesi o le 10.000 operazioni di sollevamento.

h. In caso di danni al contenitore è necessario applicare immediatamente la seguente procedura: i. In caso di danni al contenitore relativi alla garanzia, l'eventuale richiesta di garanzia deve essere comunicata per iscritto a Europlast (Europlast GmbH, 9772 Dellach) entro e non oltre il giorno lavorativo immediatamente successivo. Il veicolo deve essere conservato in un locale asciutto e al riparo dalle intemperie e messo a disposizione di Europlast per essere ispezionato. Le operazioni di sollevamento devono essere dimostrate su richiesta e le misurazioni devono essere effettuate secondo le istruzioni in presenza di rappresentanti nominati da Europlast.

i. La posizione dei contenitori deve essere orizzontale e livellata secondo DIN 18202. Durante il periodo di garanzia, i contenitori possono essere esposti a una radiazione di max. 500 KLY.

j. Occorre garantire e documentare un'adeguata e appropriata esecuzione di manipolazione, trasporto e stoccaggio.

k. In caso di rivendicazione della garanzia, l'onere della prova incombe al cliente. Tutti i documenti devono essere messi a disposizione di Europlast per la consultazione su prima richiesta e devono essere consegnati a Europlast come copie notarili su richiesta.

l. La data di produzione indicata sul contenitore fa fede come data di inizio della garanzia.

m. Il numero delle operazioni di sollevamento entro il periodo di garanzia è limitato. La frequenza media delle operazioni è limitata a un massimo di un sollevamento a settimana.

n. Le differenze di tonalità di colore sono escluse da questa garanzia.

 

14. Privacy 

Il cliente accetta che i suoi dati personali, vale a dire il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica, siano conservati presso Europlast per il perfezionamento del rapporto contrattuale e per l'invio di materiale promozionale sui prodotti Europlast. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento con una comunicazione scritta da inviare a Europlast (Europlast GmbH, Schmelz 83, 9772 Dellach).

 

15. Clausola salvatoria 

Qualora singole disposizioni delle presenti Condizioni generali risultassero o divenissero inefficaci, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. In questo caso, tra le parti contraenti viene concluso un nuovo accordo che si avvicini il più possibile alla disposizione inefficace.

 

16. Foro competente/diritto applicabile

a. Il luogo di adempimento è la sede legale di Europlast.

b. Se l'importo in contestazione è inferiore o pari a € 500.000,00 (in lettere: cinquecentomila euro) e se esiste un accordo esecutivo per le decisioni dei tribunali austriaci con lo Stato nel cui territorio il cliente ha la sua sede legale/la sua residenza abituale, per tutte le controversie o pretese derivanti da o in relazione al rapporto contrattuale e/o le presenti Condizioni generali tra Europlast e il cliente, comprese le controversie relative alla validità, violazione, risoluzione o invalidità, le parti contraenti concordano l'applicabilità del diritto austriaco, con esclusione delle norme di rinvio e della Convenzione ONU sui contratti di compravendita internazionale di merci. Il tribunale competente per le controversie è il tribunale competente per materia della città di Spittal/Drau.

c. Nel caso in cui l'importo contestato superi € 500.000,00 (in lettere: cinquecentomila euro) e non vi sia alcun accordo esecutivo per le decisioni giudiziarie con lo Stato nel cui territorio il cliente ha il suo domicilio/la sua residenza abituale, ogni controversia o pretesa derivante da o in relazione al rapporto contrattuale e/o le presenti Condizioni generali tra Europlast e il cliente, comprese le controversie relative alla validità, violazione, risoluzione o invalidità, saranno risolte secondo il regolamento di arbitrato e conciliazione del Centro di arbitrato internazionale della Camera economica federale (Regole di Vienna), da tre arbitri nominati in conformità a tale regolamento. Si applica il diritto austriaco, con esclusione delle norme di rinvio e della Convenzione ONU sui contratti di compravendita internazionale di merci. In caso di arbitrato si conviene espressamente che il soccombente debba rimborsare l'intero ammontare delle spese sostenute dalla parte vincente.

 

17. Lingua 

Se si utilizza un'altra lingua oltre al tedesco, il testo tedesco ha valore prioritario.